Bonus edilizi ai conviventi: le disposizioni di legge
Last Updated on Luglio 18, 2024
In questo articolo, parleremo in maniera approfondita di bonus edilizi ai conviventi e di come è cambiata negli anni la situazione che li riguarda. I bonus edilizi rappresentano una grande opportunità per migliorare l’estetica e l’efficienza energetica dell’immobile in cui si vive. Inoltre, costituiscono da sempre un vero e proprio boost per il settore edilizio che, grazie a queste agevolazioni, ha visto crescere notevolmente i suoi numeri. Nel momento in cui ci si approccia a queste agevolazioni fiscali, sono diverse le domande che ci si pongono. Tra queste, rientra la possibilità di accedere alle detrazioni anche da parte dei conviventi del soggetto richiedente (con convivente si intende la persona a cui si è legati da un vincolo affettivo, ma anche familiari che vivono sotto al medesimo tetto).
Se vuoi sapere qualcosa di più in merito, non devi fare altro che proseguire nella lettura di questo articolo, dove abbiamo cercato di fornire alcune informazioni sul tema.
Detrazioni fiscali per conviventi non sposati: ecco cosa sapere
Nel momento in cui una coppia che convive e che non è unita in matrimonio decide di effettuare dei lavori presso la propria abitazione, chi ha diritto a usufruire della detrazione per il bonus edilizio? Per rispondere a questa domanda, fondamentale per approfondire il tema dei bonus edilizi ai conviventi, è necessario fare un salto indietro nel tempo. Ai tempi in cui il legislatore ha introdotto la possibilità di accedere alle detrazioni edilizie, ossia nel lontano 1997, ha stabilito la possibilità, per i familiari conviventi dei proprietari degli immobili, di usufruire delle agevolazioni fiscali.
A seguito della pubblicazione, da parte dell‘Agenzia delle Entrate, della circolare 121, è stato chiarito meglio quello che c’è dietro all’utilizzo dell’espressione “familiari conviventi”, specificando che, sotto al cappello appena ricordato, venivano inclusi il coniuge, gli affini entro il secondo grado e i parenti entro il terzo. Palese è l’assenza di riferimenti alle convivenze di fatto, ai tempi prive di qualsiasi forma di regolamentazione giuridica.
Diversi anni dopo, c’è stata una piccola e timida apertura. In merito bisogna chiamare in causa la sentenza 26543 della Corte di Cassazione risalente al 5 novembre 2008. In questa occasione, gli ermellini si sono pronunciati equiparando il rapporto di convivenza more uxorio a quello di matrimonio in caso di sussistenza dello stesso da prima dell’inizio di lavori finalizzati alla ristrutturazione edilizia di un immobile.
Per la Corte di Cassazione, ai tempi era necessario dimostrare l’esistenza del rapporto di convivenza attraverso il trasferimento della residenza. Dal momento che, a seguito di questa sentenza, l’Agenzia delle Entrate non si pronunciò in alcun modo, l’orientamento fu quello di considerare la stipula di un contratto di comodato d’uso come unica alternativa per permettere al convivente more uxorio del proprietario di un immobile di usufruire delle detrazioni a seguito del contributo alle spese di ristrutturazione.
La situazione oggi
La situazione è stata chiaramente interessata da cambiamenti notevoli a seguito dell’entrata in vigore della Legge 76 del 20 maggio 2016, ossia il testo normativo che regolamenta le convivenze di fatto e le unioni civili sia tra persone di sesso diverso, sia tra partner del medesimo sesso. In questo frangente, l’Agenzia delle Entrate ha considerato la disponibilità dell’immobile da parte del partner non proprietario dell’unità ma che ha contribuito alle spese di ristrutturazione come un elemento insito nella convivenza a cui fa riferimento il sopra citato testo normativo.
Alla luce di ciò, è ammesso l’accesso alle agevolazioni fiscali in caso di ristrutturazione edilizia – ma anche per quanto riguarda gli altri bonus – anche da parte del convivente di fatto che, assieme al proprietario dell’immobile, ha contribuito alle spese.
Posso detrarre le spese di ristrutturazione della casa intestata a un familiare?
La Corte di Cassazione si è recentemente pronunciata ancora una volta in merito ai bonus edilizi ai conviventi. In questo frangente, va considerata come punto di riferimento l’ordinanza 5584 del 21 febbraio 2022. In questo frangente, tutto è partito a seguito della notifica, da parte dell’Agenzia delle Entrate, di una cartella esattoriale con ingiunzione di pagamento dell’Irpef.
Il contribuente ha ricevuto la suddetta cartella esattoriale a seguito del rifiuto di accesso alle detrazioni previste per i bonus edilizi. Da parte dell’Agenzia delle Entrate, era arrivata la negazione relativa alla possibilità di usufruire delle agevolazioni fiscali in quanto il soggetto non risultava proprietario dell’immobile sul quale erano stati effettuati i lavori, appartenente invece a sua suocera.
Quest’ultima, aveva concesso l’immobile in comodato d’uso gratuito alla figlia, che ivi risiedeva regolarmente assieme al proprio coniuge, ossia la persona citata nelle righe precedenti. Essenziale è sottolineare che il sopra menzionato contratto di comodato d’uso non era registrato.
Nel quadro appena descritto, gli ermellini sono intervenuti con un punto di vista rivoluzionario in merito ai bonus edilizi ai conviventi e stabilendo che il familiare del proprietario dell’immobile può usufruire delle detrazioni previste in caso di ristrutturazione edilizia, a patto che rispetti alcune disposizioni di legge. Tra queste rientra il fatto di risultare convivente del soggetto a cui è intestato l’immobile da prima dell’inizio dei lavori o dal momento di inizio di pagamento delle spese di ristrutturazione.
Come già accennato, con l’espressione “familiari” si intendono, oltre al coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo. In merito al contratto di comodato d’uso, facciamo presente che non è obbligatorio procedere alla sua registrazione.
Concludiamo entrando nel vivo di un caso particolare, in cui i familiari del proprietario o del possessore di un immobile non possono usufruire della detrazione sopra citata. Non si parla di bonus edilizi ai conviventi in caso di lavori effettuati su unità immobiliari non a disposizione – p.e. le case locate – o su immobili non destinati a uso privato. Sotto a questo cappello è possibile includere le unità immobiliari finalizzate allo svolgimento di attività d’impresa, professione o arte.